Retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni dei radiologi autonomi



Dal 1° luglio 2024 viene recepita la variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo risultata pari al 5,4% (INAIL, circolare 16 settembre 2024, n. 27).


Con la circolare in argomento l’INAIL ha comunicato la determinazione della retribuzione convenzionale e la rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2024


Innanzitutto, c’è da tener conto che per il 2024 la variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, intervenuta tra il 2022 e il 2023, è risultata pari al 5,4%


Dato che, peraltro, le retribuzioni convenzionali derivanti dal rinnovo contrattuale del 2022, rideterminate applicando gli Indici Foi Istat intervenute negli anni 2019-2024, sono risultate superiori alle retribuzioni vigenti dal 1° luglio 2023, con D.M. n.112/2024 ,
su proposta del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, sono state determinate le seguenti retribuzioni convenzionali annue da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore della categoria di lavoratori in oggetto con la decorrenza già menzionata dal 1° luglio 2024:


























Eventi Retribuzioni convenzionali rivalutate al 1° luglio 2024
anno 2016 e precedenti euro 29.137,41
anno 2017 euro 29.376,94
anno 2018 euro 29.895,38
anno 2019 euro 29.679,65
anno 2020 euro 29.766,69
anni 2021, 2022 e 2023 euro 30.377,22
anno 2024 euro 30.377,22

Liquidazione delle prestazioni e comunicazione del provvedimento


Infine, l’INAIL informa che gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite dovuti saranno liquidati d’ufficio, sulla base delle retribuzioni sopra riportate e saranno corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di dicembre 2024.


La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invierà agli interessati il provvedimento di liquidazione delle rendite con l’indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/IMec e 171/IMec.


Tali modelli, tra l’altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti” come risulta memorizzata negli archivi informatici.


In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario dovrà comunicare alla sede competente dell’INAIL, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.