L’INPS si occupa della contribuzione dovuta dai lavoratori iscritti alla Gestione separata per l’anno 2024, rendendo note le aliquote contributive e l’importo del massimale e del minimale di reddito (INPS, circolare 29 gennaio 2024, n. 24).
L’INPS comunica le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2024 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata.
Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate
Per il 2024, l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, è pari al 33% mentre, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l’aliquota è confermata al 24%.
Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:
– 0,50%, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
– 0,22%, disposta dall’articolo 7 del D.M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 791, della Legge n. 296/2006 (maternità);
– 1,31%, disposta dal comma 223 dell’articolo 1 della Legge n. 234/2021, che ha integrato l’articolo 15 del D.Lgs. n. 22/2015, in materia di DIS-COLL, introducendo il comma 15-quinquies, nel quale è stato previsto l’obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione “pari a quella dovuta per la prestazione NASpI”. Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
L’INPS ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche.
Pertanto, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dai committenti, di cui all’articolo 2, comma 26, Legge n. 335/1995, per l’anno 2024 sono le seguenti:
Codice | Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA | IVS | Malattia Maternità ANF | Maternità ex D.M. 12.7.2007 | DIS-COLL | Totale |
1A – 1E | AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
1B | SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
1C | REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
1D | LIQUIDATORE DI SOCIETA’ | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
02 | COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
03 | PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
04 | AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
05 | DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
06 | CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
07 | VENDITORE PORTA A PORTA | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
09 | RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
11 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA. | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
12 | RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
13 | ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
14 | FORMAZIONE SPECIALISTICA | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
17 | CONSULENTE PARLAMENTARE | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
18 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS N. 81/2015 | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
19 | AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti | 25,00 | 0,50 | 0,22 | 0,35 | 26,07 |
20 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,0 |
Professionisti
Relativamente ai lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, per l’anno 2024 l’aliquota contributiva per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti è fissata nella misura del 25%. Invece, l’aliquota contributiva aggiuntiva istituita dall’articolo 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale), è pari allo 0,72%.
L’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO) è dello 0,35% per il 2024.
Per i titolari di reddito autonomo di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986 pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata, per l’anno 2024, l’aliquota è confermata al 24%.
Per i professionisti del settore sportivo dilettantistico privi di altra forma previdenziale obbligatoria, l’aliquota da applicare è pari al 25% al fine della tutela IVS calcolata sul 50% dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro. Nel caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l’aliquota è pari al 24% ai soli fini dell’IVS e, fino al 31 dicembre 2027, calcolata sul 50% dei compensi percepiti.
L’INPS ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi professionisti e il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2023, primo e secondo acconto 2024), precisandosi che l’acconto per l’anno di imposta 2024 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l’anno 2024.
Massimale e minimale
Per l’anno 2024 il massimale di reddito è pari a 119.650,00 euro e il minimale a a 18.415,00 euro.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 4.419,6 euro.