Dall’11 ottobre è in vigore il nuovo provvedimento su flussi migratori e caporalato (D.L. 11 ottobre 2024, n. 145).
Il D.L. n. 145/2024 recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed è in vigore dall’11 ottobre scorso.
Il provvedimento impatta sul mondo del lavoro in diversi punti: le modifiche alla disciplina dell’ingresso in Italia di lavoratori
stranieri (articoli da 1 a 4); disposizioni in materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime di caporalato e altre norme di contrasto al lavoro sommerso (articoli da 5 a 10) e le nuove regole in materia di gestione dei flussi migratori e di
protezione internazionale (articoli da 11 a 15). Il D.L. contempla, infine, alcune disposizioni processuali (articoli da 16 a 18).
Le nuove procedure d’ingresso
La disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita con il DPCM del 27 settembre 2023, sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025 viene integrata da quanto disposto dal nuovo D.L n. 145/2024. I punti più significativi di cambiamento riguardano:
– la precompilazione rispetto al click day delle domande di nulla osta al lavoro, così da ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l’esclusione delle domande non procedibili. Inoltre, ferme restando le quote di ingresso, nel corso dell’anno verranno ulteriori “click day” per settori specifici;
– l’interoperabilità tra il sistema informatico in uso e le banche dati dei Ministeri dell’interno e del lavoro, dell’INPS, Camere di commercio, Agenzia delle entrate e AGID. L’integrazione dei sistemi informatici consentirà la verifica automatica di alcune tipologie di dati presenti nelle domande di nulla osta al lavoro;
– l’obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero;
– l’obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro e la digitalizzazione della procedura anche per ciò che attiene alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l’immigrazione;
– l’impossibilità di accedere al sistema per i successivi 3 anni dei datori di lavoro che, per causa a loro imputabile, non provvedano alla stipula del contratto di lavoro dopo l‘ingresso dello straniero o che impieghino lavoratori senza contratto;
– un limite massimo al numero di domande attivabili dal datore di lavoro in proporzione a fatturato, numero di addetti e settore di attività;
– la possibilità per i lavoratori stagionali di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto;
– la possibilità di conversione, al di fuori delle quote, del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato;
– il mantenimento dei canali di ingresso speciali per rifugiati e apolidi;
– l’introduzione di un canale di ingresso sperimentale per il 2025 per l’assistenza di grandi anziani e disabili, nel limite di 10.000 unità, attraverso le Agenzie per il lavoro, le organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL del settore domestico e i professionisti dell’area giuridico-economica, con esclusione del silenzio assenso nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro;
– eliminazione del silenzio assenso per la fase di esame delle domande relative a lavoratori di stati a rischio (nel 2025 si tratta di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka);
– potenziamento del personale addetto alle procedure di ingresso in Italia per motivi di lavoro dei Ministeri dell’interno e degli esteri.
Il contrasto allo sfruttamento della manodopera
Il D.L. n. 145/2024 interviene anche tra sulla tutela dei lavoratori stranieri vittime di sfruttamento di caporalato e di tratta. Da questi punti vista, viene introdotto uno speciale permesso di soggiorno per casi specifici che è riconosciuto a chi denuncia casi di sfruttamento o collabora attivamente per mettere in evidenza e far giungere a condanna queste situazioni. La durata iniziale del permesso è di 6 mesi, rinnovabile per un ulteriore anno e fino a copertura delle esigenze di giustizia, quindi prorogabile ulteriormente.
L’ammissione alle misure di assistenza finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo avviene attraverso programmi individuali e si prevedono le condizioni ostative e le cause che determinano la revoca dell’ammissione alle misure, per esempio per condanna per un delitto non colposo.
Viene anche esteso il patrocinio in materia di spese di giustizia a coloro che collaborano all’emersione del suddetto reato e all’individuazione dei responsabili.
Flussi migratori e protezione internazionale
In base al Capo III del provvedimento, i piloti degli aeromobili o droni che partono o atterrano in Italia ed effettuano ricerca finalizzata al soccorso in mare hanno l’obbligo di informare immediatamente di ogni emergenza l’ente dei servizi del traffico aereo competente, il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l’area e i centri di coordinamento degli Stati costieri responsabili delle aree contigue.
Lo straniero richiedente asilo ha specifici obblighi di collaborazione e cooperazione con le autorità competenti ai fini dell’accertamento della propria età, identità, cittadinanza, nonché dei paesi in cui ha soggiornato e transitato: l’obbligo include gli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi in mare. In caso di mancata cooperazione il questore può disporre che gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza procedano all’accesso immediato ai dati identificativi e ai documenti contenuti nei dispositivi elettronici, con divieto di accesso a corrispondenza e comunicazioni. Lo straniero ha diritto di assistere, alla presenza di un mediatore culturale. Il verbale delle operazioni è trasmesso per la convalida al giudice di pace competente, che si pronuncia entro 48 ore. In caso di mancata o parziale convalida i dati controllati sono inutilizzabili. Analoghi obblighi sono previsti nei confronti dello straniero non immediatamente espulso e trattenuto, richiedente protezione internazionale, in stato di trattenimento durante lo svolgimento della procedura e minore non accompagnato.
Alla procedura in frontiera dei richiedenti protezione internazionale si introduce un’ulteriore ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera nei confronti di coloro che siano rintracciati a seguito di soccorso in mare nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell’UE. Viene previsto, inoltre, che in caso di trattenimento dello straniero per notevole rischio di fuga la questura debba rilasciare un attestato nominativo recante un codice unico di identità, all’esito delle attività di foto segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente.
In caso di allontanamento ingiustificato dello straniero dalle strutture di accoglienza si sostituisce la disciplina vigente con la nuova, relativa al ritiro implicito della domanda di protezione internazionale.
Alla commissione nazionale per il diritto di asilo, nel rispetto del principio di non respingimento, viene attribuita la competenza anche per la revoca della protezione speciale per il caso di revoca o cessazione dello status di protezione internazionale qualora vi siano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato.
Disposizioni processuali
Il Capo IV del decreto-legge in commento detta disposizioni processuali e, in particolare, introduce il potere di impugnazione dei provvedimenti di trattenimento dello straniero adottati dalle sezioni specializzate innanzi alla Corte d’Appello attraverso lo strumento del reclamo.
Il reclamo è trattato in camera di consiglio ed è definito con decreto entro 60 giorni.
È ridotto da 14 a 7 giorni il termine per ricorrere al giudice della sezione specializzata contro il provvedimento di trattenimento alla frontiera ai sensi dell’articolo 6 bis del D.L. 142/2015. Il ricorrente può chiedere la sospensione del provvedimento impugnato.
È possibile proporre appello avverso il diniego o la revoca della protezione speciale adottati dalla sezione specializzata.